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Nota anche con l’acronimo PED (Pressure Equipment Directive), la direttiva europea 2014/68 si occupa di disciplinare la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità degli apparecchi a pressione e dei loro insiemi.

La direttiva si applica perciò recipienti, tubazioni, accessori a pressione, accessori di sicurezza e insiemi sottoposti a una pressione che può raggiungere al massimo 0,5 bar. È facile capire perché questa direttiva sia importante per noi che lavoriamo nella climatizzazione.

Gli impianti che installiamo e di cui ci prendiamo cura utilizzano equipaggiamenti a pressione per svolgere molte delle loro funzioni.

Questa norma e i requisiti che introduce sono alquanto utili soprattutto per riconoscere quei prodotti certificati, che rispettano i parametri introdotti dalla norma stessa. Questa infatti si limita a regolare l’immissione sul mercato di prodotti, ma non disciplina le attività di manutenzione, che restano di competenza dei legislatori nazionali.

Questa norma è attiva in Italia a partire dal 2016, quando il decreto legislativo numero 26 l’ha recepita. Ogni installazione di questo genere di apparecchi fa pertanto comunicata all’INAIL.

I principali elementi della direttiva europea 2014/68

È il concetto di Organismo Notificato (assente nelle normative precedenti sul settore degli apparecchi a pressione) il principale elemento di novità introdotto dalla direttiva. L’ON opera quale ente certificatore per le attività di costruzione delle apparecchiature a pressione. Indicazioni specifiche come “attrezzature a pressione” correlano la nomenclatura, intendendo ogni parte soggetta a una pressione interna (tubazioni, apparecchi a pressione, etc), accessori a pressione ed accessori di sicurezza, cioè mezzi volti a limitare la pressione in determinate circostanze.

La Direttiva 2014/68/UE individua inoltre nel fabbricante il responsabile unico del processo produttivo. Questo può essere coadiuvato per alcune attività dall’Organismo Notificato. Infine, la norma contiene la previsione di una procedura dedicata per i fabbricanti che operano in sistema di gestione qualità.

Quali e quante sono le apparecchiature che rientrano nella direttiva?

Ricadono sotto la tutela di questa direttiva le seguenti singole attrezzature e insiemi da queste composti:

  • recipienti: alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzanti;
  • tubazioni: componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione;
  • accessori a pressione: dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;
  • accessori di sicurezza: dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili.
  • insiemi: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale, sottoposti a una pressione massima accettabile non superiore a 0,5 bar.

La classificazione di pericolosità

Ai fabbricanti, la direttiva PED, richiede anche di indicare, dopo averlo identificato, il livello di pericolosità dell’apparecchiatura costruita. Questo è correlato al concetto di energia immagazzinata nell’apparecchiatura.

L’energia immagazzinata si valuta seguendo questi parametri:

  • Pressione massima ammissibile (PS);
  • Volume proprio V o, a seconda dei casi, dimensione nominale DN;
  • Tipo e stato del fluido.

All’interno dell’Allegato II della Direttiva, in funzione della tipologia dell’attrezzatura in pressione (tubazione, recipiente, accessori), del gruppo di appartenenza del fluido (fluido pericoloso o non), dello stato fisico del fluido (gas, liquido) e del risultato del calcolo PS x V, nel caso di recipienti, e PS x DN, nel caso di tubazioni, sono riportate 9 tabelle con cui definire la categoria di rischio (I, II, III, IV) del componente, dell’attrezzatura o dell’insieme.